Il restyling della riforma Fornero sul lavoro autonomo tocca anche i contratti di lavoro a progetto: i committenti che usano queste forme di collaborazione devono rispettare le nuove regole, per non incorrere nella conversione del rapporto in lavoro subordinato. Con effetto sulle collaborazioni instaurate dal 18 luglio, la legge 92/2012 ridisegna la fattispecie contrattuale del lavoro a progetto, con tre interventi principali: la definizione specifica di progetto, l'istituzione del «compenso minimo» e la regolazione delle ipotesi di recesso.
La specificità del progetto
Il nuovo testo dell'articolo 61 della legge Biagi (modificato dall'articolo 1, comma 23 della riforma) non prevede più la possibilità di instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con riferimento a programmi di lavoro o fasi di esso: i contratti dovranno essere «riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente» e gestiti in autonomia dal collaboratore. L'aggettivo «specifico» lascia intendere che la definizione non possa essere individuata in termini generici ma necessiti di un'attenta articolazione dell'attività affidata al collaboratore.
Inoltre, la norma impone che il progetto sia legato a un risultato finale da raggiungere: pare che il legislatore abbia voluto rafforzare la sussistenza del progetto come presupposto imprescindibile per la genuinità del contratto, poiché nella pratica sembra difficile distinguere tra progetto e risultato, essendo il secondo ipso facto coincidente con il primo.
Recependo alcune pronunce giurisprudenziali, la riforma esclude che il progetto possa coincidere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente (venendo altrimenti meno la sua specificità) e che l'attività possa consistere nello svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi, carenti di «progettualità».
La definizione del compenso
La definizione del compenso da versare ai collaboratori a progetto assume connotazioni tipiche del lavoro subordinato: questo non potrà infatti essere inferiore agli importi ad hoc stabiliti per ciascun settore di attività, riferiti ai minimi salariali applicati a mansioni analoghe svolte dai lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali o, per delega, a livello decentrato. In assenza della contrattazione collettiva, bisognerà riferirsi ai Ccnl di categoria applicati nei settori di riferimento alle figure professionali con profilo assimilabile a quello del collaboratore.
La possibilità di recesso
Il recesso non è più lasciato alla libertà negoziale delle parti ma potrà avvenire prima del termine solo per giusta causa. Il committente potrà invece recedere anticipatamente per inidoneità professionale del collaboratore, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto: è una definizione generica, che potrebbe causare contenzioso, dal momento che non sono state individuate causali specifiche. Di queste sarà opportuno tener conto in sede di stipula del contratto. Potrebbe essere utile anche individuare ipotesi che configurino motivi di giusta causa di recesso, ad esempio legandole al conseguimento di obiettivi intermedi di avanzamento del progetto.
I regimi di subordinazione
La riforma introduce due regimi di presunzione: il primo attraverso l'interpretazione autentica della definizione di lavoro a progetto, secondo cui la mancanza di uno specifico progetto fa scattare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ex tunc. È una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, e che comporta altresì l'attrazione al regime contributivo del lavoro dipendente, con applicazione delle sanzioni civili. C'è poi una presunzione "attenuata", che si verifica se l'attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti della committente, a meno che non si tratti di prestazioni di elevata professionalità (eventualmente definite dai contratti collettivi). In queste ipotesi è ammessa la prova contraria del committente.
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Le modifiche
01|IL PROGETTO
Il contratto deve essere ricondotto a uno o più specifici progetti collegati a un risultato finale, non può ripetere l'oggetto sociale del committente e non può consistere nello svolgimento di compiti ripetitivi
02|IL COMPENSO
Non può essere inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva o, in mancanza di questa, non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai Ccnl per i lavoratori con profilo analogo